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Vigente dal :
- 07-10-2015
- 07-10-2015
- 13-12-2014
- 01-01-2008
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Epigrafe
Decreto legislativo 1997 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (IRAP) 1(A).---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 gennaio 2012 n. 3/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012 n. 26/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 11 luglio 2013, n. 49/E; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2015, n. 5/E.
[1] Vedi l'articolo 1 commi 181 e 185 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A norma dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 l'imposta regionale sulle attività produttive assume la natura di tributo proprio della Regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Per l'esenzione del pagamento dell'imposta di cui al presente decreto a favore dei contribuenti minimi vedi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 104 e 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Da ultimo vedi l'articolo 1, comma 17 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
A norma dell'articolo 1, comma 8, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al presente decreto, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3.
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ARTICOLO N.5 bis
Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali 1
Vigente dal 07/10/2015
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1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto...