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Vigente dal :
- 30-12-2016
- 07-10-2015
- 01-08-2007
- 15-01-2000
- 02-07-1999
- 26-05-1998
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 1997 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (IRAP) 1(A).---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 gennaio 2012 n. 3/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012 n. 26/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 11 luglio 2013, n. 49/E; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2015, n. 5/E.
[1] Vedi l'articolo 1 commi 181 e 185 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A norma dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 l'imposta regionale sulle attività produttive assume la natura di tributo proprio della Regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Per l'esenzione del pagamento dell'imposta di cui al presente decreto a favore dei contribuenti minimi vedi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 104 e 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Da ultimo vedi l'articolo 1, comma 17 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
A norma dell'articolo 1, comma 8, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al presente decreto, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3.
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1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonche' dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio3.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano...