• Epigrafe

        Decreto legislativo 1997 - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (VISTO PESANTE) 123(A).

        ---------------

        (A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare INPS 19 gennaio 2009, n. 8; Circolare INPS 25 febbraio 2009, n. 33.; Risoluzione del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 56/E del 11 maggio 2011; Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 6/E del 12 gennaio 2012; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 febbraio 2012 n. 20/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 aprile 2012 n. 37/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 maggio 2012 n. 15/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 giugno 2012 n. 69/E; Messaggio INPS 27 settembre 2012 n. 15587; Nota Agenzia delle Dogane 30 novembre 2012 n. 142490/RU; Messaggio INPS 05 febbraio 2013 n. 2277; Nota Ministero dello Sviluppo economico 17 giugno 2013, n. 101309. In riferimento alla fatturazione e pagamento dei compensi. Convenzione tra l'Inps e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale di cui al presente decreto, per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali. Campagne red e inv civ., vedi: Messaggio INPS 11 aprile 2019, n. 1491. In riferimento alla Convenzione tra l'Inps e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al presente decreto, per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli red) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli acc.as/ps, icric frequenza, iclav) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali. Campagne red ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017), inv civ ordinaria 2019 e Solleciti 2018, vedi: Messaggio INPS 11 luglio 2019, n. 2658; Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale  4 aprile 2022, n. 1497.


      • ARTICOLO N.39

        Sanzioni 1(A).

        Vigente dal 30/03/2019

      • 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

        a) ai soggetti indicati nell’articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l’asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all’articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni...

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