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Vigente dal :
- 08-10-2015
- 01-01-2015
- 01-01-2011
- 29-11-2008
- 01-01-2005
- 16-07-1998
- 01-01-1998
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 1997 - Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale1 .[1] Per la sospensione dei termini vedi l'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
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ARTICOLO N.15
Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione (A).
Vigente dal 08/10/2015
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1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, negli articoloi 71 e 72 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e negli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (1).
2. Si applicano le...