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Vigente dal :
- 14-12-2021
- 02-03-2012
- 01-06-2007
- 01-01-2001
- 01-01-1997
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 1995 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (T.U. ACCISE) 1 23 4 5 (A).---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare AGEA 7 maggio 2009, n. ACIU.2009.760; Circolare AGEA 14 giugno 2010, n. ACIU.2010.450; Circolare Agenzia delle Dogane 12 ottobre 2012 n. 14/D; Risoluzione Agenzia delle Entrate 24 gennaio 2012 n. 3/E; Nota 9 giugno 2017, n. 53616/RU; Circolare Agenzia delle Dogane 7 marzo 2023 n. 8/2023.
[1] Il d.lg. 11 febbraio 1998, n. 32, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha stabilito che l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio devono essere conformati entro il 31 dicembre 1998.
[2] Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
[3] In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.p.r. 13 settembre 1999.
[4] In riferimento al presente decreto vedi Circolare Ministero dell'Economia e Finanze 15 settembre 2006, n. 33.
[5] Nel presente decreto le parole "oli minerali" , ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle parole "prodotti energetici" e le parole " metano e gas metano ", ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle parole "gas naturale" a norma di quanto disposto dall'articolo 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.
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1. Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto e' versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le societa' di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali2.
2. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui...