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Epigrafe
Decreto legislativo 1995 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (T.U. ACCISE) 1 23 4 5 (A).---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare AGEA 7 maggio 2009, n. ACIU.2009.760; Circolare AGEA 14 giugno 2010, n. ACIU.2010.450; Circolare Agenzia delle Dogane 12 ottobre 2012 n. 14/D; Risoluzione Agenzia delle Entrate 24 gennaio 2012 n. 3/E; Nota 9 giugno 2017, n. 53616/RU; Circolare Agenzia delle Dogane 7 marzo 2023 n. 8/2023.
[1] Il d.lg. 11 febbraio 1998, n. 32, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha stabilito che l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio devono essere conformati entro il 31 dicembre 1998.
[2] Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
[3] In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.p.r. 13 settembre 1999.
[4] In riferimento al presente decreto vedi Circolare Ministero dell'Economia e Finanze 15 settembre 2006, n. 33.
[5] Nel presente decreto le parole "oli minerali" , ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle parole "prodotti energetici" e le parole " metano e gas metano ", ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle parole "gas naturale" a norma di quanto disposto dall'articolo 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.
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ARTICOLO N.3
Accertamento, liquidazione e pagamento.
Vigente dal 19/05/2020
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1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunita' europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC)1.
2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste per le controversie doganali dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e le stesse sono risolte dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane; le controversie concernenti i tabacchi lavorati sono risolte dalla Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di...
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