• Epigrafe

        Decreto legislativo 1992 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 4131  2 34 5 67. (PROCESSO TRIBUTARIO)


      • ARTICOLO N.63

        Giudizio di rinvio.

      • 1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili 1.

        2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.

        3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e...

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Giurisprudenza Correlata (visualizza tutto)

      Prassi correlata (visualizza tutto)

      Dottrina (visualizza tutto)