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Epigrafe
Decreto legislativo 1992 - Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (ICI) (1) (2) (3).(1) In deroga a quanto disposto dal presente decreto vedi articolo 2, comma 60, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(2) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare AGEA 14 giugno 2010, n. ACIU.2010.450; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 04 marzo 2013 n. 4/DF.
(3) Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente decreto, vedi l'articolo 1, comma 728, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
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ARTICOLO N.9
Terreni condotti direttamente (1) (2).
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1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.822,84 e fino a euro 61.974,83;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 61.974,83 e fino a euro 103.291,38;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 103.291,38 e fino a euro 129.114,22.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e...
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