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Vigente dal :
- 29-05-2008
- 01-01-2008
- 01-01-2007
- 12-03-1997
- 01-01-1997
- 01-01-1994
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 1992 - Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (ICI) (1) (2) (3).(1) In deroga a quanto disposto dal presente decreto vedi articolo 2, comma 60, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(2) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare AGEA 14 giugno 2010, n. ACIU.2010.450; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 04 marzo 2013 n. 4/DF.
(3) Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente decreto, vedi l'articolo 1, comma 728, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
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ARTICOLO N.8
Riduzioni e detrazioni dall'imposta (1) (2).
Vigente dal 29/05/2008
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1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
2 . Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare...