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Vigente dal :
- 01-01-2007
- 03-10-2006
- 02-10-2003
- 25-10-2001
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 1990 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (T.U. IMPOSTA SUCCESSIONI E DONAZIONI) (A) 1234.---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 8/E del 13 gennaio 2012; Risoluzione Agenzia delle Entrate 24 gennaio 2013 n. 2/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2013 n. 11/E.
[1] L'imposta sulle successioni e sulle donazioni, soppressa dall'articolo 13, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è stata ripristinata dall'articolo 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
[2] Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d.lg. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472).
[3] A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
[4] Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
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1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione 2.
2. Il termine decorre:
a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari, dalla data successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;
b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento;
c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la...