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Epigrafe
Costituzione della Repubblica 1947 - 26 giugno 2006, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con Comunicato pubblicato in G.U. 25 luglio 2006, n. 171, ha reso noto che il risultato della votazione « non è stato favorevole all'approvazione del testo della citata legge costituzionale ».
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ARTICOLO N.103
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[I] Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
[II] La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
[III] I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
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