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Epigrafe
Costituzione della Repubblica 1947 - 26 giugno 2006, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con Comunicato pubblicato in G.U. 25 luglio 2006, n. 171, ha reso noto che il risultato della votazione « non è stato favorevole all'approvazione del testo della citata legge costituzionale ».
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ARTICOLO N.25
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[I] Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
[II] Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
[III] Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
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