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Epigrafe
Costituzione della Repubblica 1947 - 26 giugno 2006, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con Comunicato pubblicato in G.U. 25 luglio 2006, n. 171, ha reso noto che il risultato della votazione « non è stato favorevole all'approvazione del testo della citata legge costituzionale ».
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ARTICOLO N.24
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[I] Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
[II] La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
[III] Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (1).
[IV] La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
(1) V. artt. 74-115, 118-136, 141, 158, 166, 201, 279 e 294 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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