• Epigrafe

        Codice della Navigazione 1942 - È approvato il testo definitivo del codice della navigazione il quale avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942, sostituendo da questa data il testo emanato col R. decreto 17 [recte: 27] gennaio 1941, n. 9.

        2. - Un esemplare del testo del codice della navigazione, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

        Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


      • ARTICOLO N.2

        Mare territoriale (1).

      • [I]. Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.

        [II]. È soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera...

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Giurisprudenza Correlata (visualizza tutto)

      Prassi correlata (visualizza tutto)

      Dottrina (visualizza tutto)