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Epigrafe
Codici penali militari, approvati con Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
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ARTICOLO N.161
Distruzione, danneggiamento o ritardata navigazione di navi mercantili o di aeromobili civili.
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[I]. Chiunque distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi mercantili o aeromobili civili, comunque destinati ai trasporti o alle pubbliche comunicazioni [ 253 c.p.], ovvero ne ritarda la navigazione, è punito con la reclusione militare non inferiore a un anno; e, se dal fatto è derivato pericolo per la vita delle persone, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
[II]. Se il fatto è commesso per colpa, la reclusione militare è da uno a sette anni.
[III]. Se il fatto è commesso durante il viaggio della nave o dell'aeromobile, ovvero all'estero, le pene suindicate sono aumentate [ 50 c.p.m.p.].
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