• Epigrafe

        Codici penali militari, approvati con Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.


      • ARTICOLO N.160

        Uccisione, danneggiamento o dispersione di animali adibiti come mezzo militare di comunicazione.

      • [I]. Chiunque uccide o deteriora colombi viaggiatori o altri animali adibiti al servizio militare di comunicazione, o ne cagiona la dispersione, o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio militare di comunicazione o di segnalazione eseguito con tali mezzi, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni [ 172 c.p.m.p.].

        [II]. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a un anno.

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