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Epigrafe
Codici penali militari, approvati con Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
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ARTICOLO N.160
Uccisione, danneggiamento o dispersione di animali adibiti come mezzo militare di comunicazione.
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[I]. Chiunque uccide o deteriora colombi viaggiatori o altri animali adibiti al servizio militare di comunicazione, o ne cagiona la dispersione, o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio militare di comunicazione o di segnalazione eseguito con tali mezzi, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni [ 172 c.p.m.p.].
[II]. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a un anno.
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