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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2946
Prescrizione ordinaria.
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[I]. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente [954, 970, 1014, 1073, 1442, 1449], i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni [248 trans.] (1).
(1) V. art. 8 3 l. 27 luglio 2000, n. 212 in tema di statuto dei diritti del contribuente.
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