• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2946

        Prescrizione ordinaria.

      • [I]. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente [954, 970, 1014, 1073, 1442, 1449], i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni [248 trans.] (1).

        (1) V. art. 8 3 l. 27 luglio 2000, n. 212 in tema di statuto dei diritti del contribuente.

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