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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2914
Alienazioni anteriori al pignoramento.
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[I]. Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione [498 ss. c.p.c.], sebbene anteriori al pignoramento:
1) le alienazioni di beni immobili [812] o di beni mobili iscritti in pubblici registri [815], che siano state trascritte successivamente al pignoramento;
2) le cessioni di crediti [1260 ss.; 547 c.p.c.] che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
3) le alienazioni di universalità di mobili [816] che non abbiano data certa [2704];
4) le alienazioni di beni mobili [812] di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa [2704].
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