• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2752

        Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali (1).

      • [I]. Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi (2) (3).

        [II]. Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto [2776, 2778 n. 19].

        [III]. Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei...

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