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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2751 bis
Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane 1.
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[I]. Hanno privilegio generale sui mobili [2776, 27772] i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato [2099] e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro [2120 ss.], nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori [21162] ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile 2 3;
2) le retribuzioni dei professionisti , compresi il contributo...
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