• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2741

        Concorso dei creditori e cause di prelazione.

      • [I]. I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore [500 c.p.c.], salve le cause legittime di prelazione.

        [II]. Sono cause legittime di prelazione i privilegi [2745 ss.], il pegno [2784 ss.] e le ipoteche [2808 ss.].

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