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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2740
Responsabilità patrimoniale.
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[I]. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni [1218 ss.] con tutti i suoi beni presenti e futuri [2901, 2910].
[II]. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge [490 n. 2, 2267, 2313; 514, 545 c.p.c.].
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