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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2729
Presunzioni semplici.
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[I]. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [116 c.p.c.], il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
[II]. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni [2721 ss.].
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