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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2727
Nozione.
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[I]. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
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Nozione.
[I]. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
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