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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2700
Efficacia dell'atto pubblico.
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[I]. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso [221 ss. c.p.c.], della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti [178, 775 c. nav.].
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