• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2700

        Efficacia dell'atto pubblico.

      • [I]. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso [221 ss. c.p.c.], della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti [178, 775 c. nav.].

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