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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2668 bis
Durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale (1)
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[I]. La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.
[II]. Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
[III]. In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
[IV]. Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2664.
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