• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2561

        Usufrutto dell'azienda.

      • [I]. L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue [2563 ss.].

        [II]. Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione [985] e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti [997] e le normali dotazioni di scorte.

        [III]. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'articolo 1015.

        [IV]. La differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.

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