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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2561
Usufrutto dell'azienda.
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[I]. L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue [2563 ss.].
[II]. Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione [985] e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti [997] e le normali dotazioni di scorte.
[III]. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'articolo 1015.
[IV]. La differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.
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