• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2545 terdecies

        Insolvenza1.

      • [I]. In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale2.

        [II]. La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

         

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