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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2545 terdecies
Insolvenza1.
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[I]. In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale2.
[II]. La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
[1] V. nota al Titolo VI.
[2] Periodo così sostituito dall'art. 381,...
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