• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2542

        Consiglio di amministrazione 1.

      • [I]. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

        [II]. L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma2.

        [III]. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche...

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Giurisprudenza Correlata (visualizza tutto)

      Articoli d'autore (visualizza tutto)

      Dottrina (visualizza tutto)