[I]. Alle società cooperative,
per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili
le disposizioni sulla società per azioni.
[II]. L'atto costitutivo
può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla
società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci
cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale
non superiore ad un milione di euro.
(1) V. nota al Titolo VI.
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