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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2506 quater
Effetti della scissione (1).
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[I]. La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504-bis.
[II]. Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.
[III]. Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei...
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