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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2497 bis
Pubblicità (1).
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[I]. La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta (2) negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.
[II]. È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti (3) che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
[III]. Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali...
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