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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2496
Deposito dei libri sociali (1).
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[I]. Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.
(1) V. nota al Capo VIII.
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