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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2490
Bilanci in fase di liquidazione 1.
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[I]. I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.
[II]. Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.
[III]. Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
[IV]. Nel primo bilancio...
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