• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2489

        Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori (1).

      • [I]. Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

        [II]. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

        (1) V. nota al Capo VIII.

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