[I]. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. Si applica l'articolo 238223.
[II]. All'atto di nomina degli amministratori si applicano il primo4, quarto e quinto comma dell'articolo 2383.
...
Contenuto riservato agli abbonati Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo