• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2467

        Finanziamenti dei soci 1 2.

      • [I]. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori [e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito]3.

        [II]. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

         

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