Effetti della pubblicazione nel registro
delle imprese (1).
[I]. Gli atti per i quali
il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese
sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società
provi che i terzi ne erano a conoscenza.
[II]. Per le operazioni
compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma
precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati
nella impossibilità di averne conoscenza.
(1) V. nota al Capo V.
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