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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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[I]. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
[1] V. nota al Capo V.
[2] Con riferimento alle misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, v. le disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale di cui all’art. 6 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv., con modif., in l. 5 giugno 2020, n. 40, come...
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