• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2437

        Diritto di recesso 1.

      • [I]. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

        a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

        b) la trasformazione della società;

        [c) il trasferimento della sede sociale all'estero;]2

        d) la revoca dello stato di liquidazione;

        e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;

        f)...

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