• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2430

        Riserva legale (1).

      • [I]. Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

        [II]. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

        [III]. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

        (1) V. nota al Capo V.

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