[I]. Dagli utili netti
annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima
parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto
il quinto del capitale sociale.
[II]. La riserva deve essere
reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi
ragione.
[III]. Sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.
(1) V. nota al Capo V.
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