• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2427

        Contenuto della nota integrativa 1.

      • [I]. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

        1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

        2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

        3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e costi di sviluppo...

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