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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2409 nonies
Consiglio di gestione 1.
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[I]. La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione.2.
[II]. È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.
[III]. Fatta eccezione per i primi...
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