• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2409 bis

        Revisione legale dei conti (1) (2).

      • [I]. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

        [II]. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

        (1) V. nota al Capo V.

        (2) Articolo così sostituito dall'art. 37 , comma 8, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo precedente, come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004, rettificato con Avviso in G.U. 4 luglio...

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