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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2403 bis
Poteri del collegio sindacale (1).
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[I]. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
[II]. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
[III]. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).
[IV]....
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