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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2397
Composizione del collegio (1).
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[I]. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
[II]. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro (2). I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia (3), o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
[III]. (4).
(1) V. nota al Capo V.
(2) Le parole «tra gli iscritti nel...
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