-
-
Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
-
ARTICOLO N.2396
Direttori generali (1).
-
[I]. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.
(1) V. nota al Capo V.
-