[I]. Le disposizioni dei
precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno
spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati
da atti colposi o dolosi degli amministratori.
[II]. L'azione può
essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato
il socio o il terzo.
(1) V. nota al Capo V.
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