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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2380 bis
Amministrazione della società 1.
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[I]. La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.2.
[II]. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
[III]. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
[IV]. Se lo statuto non...
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