• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2359 bis

        Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate (1).

      • [I]. La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

        [II]. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.

        [III]. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società...

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