-
-
Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
-
ARTICOLO N.2359 bis
Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate (1).
-
[I]. La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
[II]. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.
[III]. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società...
-